Il Rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione, in applicazione all’art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 – Statuto speciale per la Sardegna.
Le norme di attuazione dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, dedicano alla disciplina della Rappresentanza del Governo un capo ad hoc (Capo VII, articoli 27-31), definendone, oltre alle necessarie disposizioni organizzative, le specifiche funzioni ed i peculiari poteri conferiti. Parimenti significative del ruolo istituzionale del Rappresentante sono le previsioni contenute nel Capo I del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, dedicato al Consiglio regionale (artt. 1-4); nel Capo II, relativo al Presidente della giunta regionale (artt. 9-13); e nel Capo IV, relativo alle leggi ed ai regolamenti regionali (artt. 14-18).
Nell’ambito del Capo VII è previsto, ai sensi dell’articolo 30, che “ Ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro competente può essere delegato al Rappresentante del Governo l'esercizio di determinate attribuzioni delle amministrazioni centrali che non siano state delegate alla Regione, escluso tutto quanto attiene all'Amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato, nonché alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.
Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti e ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico.”.
Il successivo articolo 31, poi, dispone: “Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle deputazioni provinciali forniscono le notizie e i chiarimenti relativi alle attività degli organi regionali e provinciali, nonché copia delle deliberazioni adottate, che siano richiesti dal Rappresentante del Governo. Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato devono trasmettere periodicamente al Rappresentante del Governo un elenco delle deliberazioni adottate, salve le disposizioni contenute nei provvedimenti con cui le funzioni sono delegate.”.
Contribuiscono a definire il perimetro ed il contenuto delle attribuzioni proprie del Rappresentante del Governo le plurime decisioni della Corte Costituzionale intervenute fin dagli anni Cinquanta, anche in ragione delle sopravvenienze normative di rango costituzionale (Riforma del Titolo V della Costituzione – abrogazione dell’articolo 124) e primario (legge 5 giugno 2003, n. 131). Si richiamano, in particolare, le argomentazioni poste a sostegno delle sentenze nn. 20/1956; 359/1993; 342/1994; 236/2004.
Nell’ambito di tali attività, in particolare, trasmette, con eventuali osservazioni, le leggi emanate dal Consiglio Regionale, la cui impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale è di spettanza del Governo, ai sensi degli artt. 127 e 123 della Costituzione.
Ai sensi del d.P.R. 6 maggio 1972, n. 297, inoltre, cura il procedimento di attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna e ne gestisce l’eventuale contenzioso.
Esercita, inoltre, compiti che non derivano dallo Statuto speciale della Regione, in quanto sono attribuiti dalla legislazione statale ordinaria e non interferiscono direttamente con l’esercizio delle prerogative di autonomia della Regione. In particolare:
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- Cura gli adempimenti connessi all’acquisizione dalla Ragioneria Provinciale dello Stato, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 165/2001, dell’elenco degli enti che non hanno provveduto a inviare il conto annuale delle spese per il personale entro i termini indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato.
- Cura gli eventuali adempimenti connessi agli artt. 429-430 del d.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010.
- Riferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le criticità economiche e sociali della Regione, a margine degli incontri con le parti sociali.
- Interviene nei confronti degli uffici della Regione al fine di acquisire notizie, dietro espressa richiesta degli organi centrali dello Stato, su argomenti di specifico interesse che riguardino attività di competenza della Regione.